Adempimenti per i produttori

Adempimenti per i Produttori ai sensi del Regolamento RfG (UE 2016/631)

Immangine di un campo eolico

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato il comunicato dal titolo “Classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG – Requirements for Generators”. Il documento illustra i contenuti principali del Regolamento e i provvedimenti pubblicati dalla stessa ARERA ai fini del recepimento in Italia dello stesso.

Inoltre, l’Autorità, fornisce nuove indicazioni sui criteri per la classificazione degli impianti di produzione dell’energia elettrica tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del Regolamento RfG. Tali indicazioni derivano da quanto condiviso dall’ARERA nell’ambito del tavolo tecnico delle Autorità di regolazione europee competente per le valutazioni sull’implementazione del regolamento RfG. Qui il testo integrale del comunicato.

In particolare:

  • Gli impianti di produzione di energia elettrica già entrati in esercizio alla data del 13 luglio 2018 possono essere classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG, in quanto è possibile affermare con ragionevole certezza che la conclusione del contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali sia avvenuta entro il 17 maggio 2018;
  • Gli impianti di produzione di energia elettrica entrati in esercizio successivamente alla data del 13 luglio 2018, per i quali i relativi titolari abbiano concluso un contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018 e per i quali siano state comunicate le conclusioni dei predetti contratti al pertinente gestore di sistema e Terna entro il 17 novembre 2018, possono essere classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del Regolamento RfG.

Si evidenzia, a tal proposito, che, come condiviso nell’ambito del tavolo tecnico delle Autorità di regolazione europee competente per le valutazioni sull’implementazione del Regolamento RfG, la scadenza del 17 novembre 2018 entro cui trasmettere i contratti al pertinente gestore di sistema e a Terna è da considerarsi non vincolanteRimane, invece, vincolante, per la classificazione come impianto esistente ai fini dell’applicazione del regolamento RfG, la scadenza del 17 maggio 2018 entro la quale occorre aver perfezionato il contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali.

Stante tali indicazioni di ARERA, si invitano i produttori di energia elettrica che abbiano concluso i contratti finali e vincolanti per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018 e che non abbiano provveduto alla notifica ad e-distribuzione e a Terna entro la scadenza del 17 novembre 2018, a trasmetterci celermente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disponibile in questa pagina unitamente alla copia dei suddetti contratti e alla documentazione richiesta nella dichiarazione, al fine di classificare i propri impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG.

Al fine di consentire al Gestore di Rete di acquisire più celermente le dichiarazioni trasmesse limitatamente alle pratiche di connessione attualmente in corso, i produttori devono inoltrare la suddetta dichiarazione tramite l’indirizzo PEC produttori@pec.e-distribuzione.it, fermo restando l’inoltro di una copia della stessa tramite la sezione “altre comunicazioni” presente nell’area  produttori del portale di e-distribuzione per l’inoltro della documentazione richiesta.

Per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla data del 13 luglio 2018, invece, la dichiarazione dovrà essere inviata tramite l’indirizzo PEC produttori@pec.e-distribuzione.it o utilizzando la casella postale 5555-85100 Potenza.

Resta inteso che la medesima dichiarazione dovrà essere inviata anche a Terna.