Deliberazione 540/2021/R/eel e modifiche nelle tempistiche introdotte dalla Delibera 730/2022/R/eel

Nuova regolazione dello scambio dati Terna SpA, DSO e SGU (Significant Grid User) ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale

Immagine di un impianto fotovoltaico

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 540/2021/R/eel ha definito le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei produttori e le modalità di copertura dei costi.

In base alla nuova regolazione, i gestori di impianti di produzione di potenza uguale o maggiore a 1 MW sono responsabili dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo denominato “Controllore Centrale d’Impianto” (CCI) e del relativo sistema di comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

Aggiornamento della regolazione a seguito della delibera 730/2022 del 22 dicembre 2022

ARERA con la delibera 730/2022 ha modificato le tempistiche previste dalla delibera 540/2021, per tenere conto di difficoltà nella definizione della normativa tecnica relativa al CCI in particolare, alla certificazione dei requisiti di cybersecurity, come di seguito indicato:

  • Si definiscono impianti esistenti quelli che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2023 (scadenza originaria 30 novembre 2022)
  • Si definiscono impianti  nuovi quelli che entreranno in esercizio a partire dal  1° aprile 2023 (scadenza originaria 1° dicembre 2022).

La data di riferimento è quella di entrata in esercizio dell’impianto, a prescindere dalla data di richiesta della connessione.

Ai fini dell’adeguamento il produttore dovrà richiedere a E-Distribuzione la specifica tecnica “allegato delibera 540-21” contenente le prescrizioni tecniche al Service Access Point della rete di comunicazione messa a disposizione da E-Distribuzione, a cui il CCI dovrà convogliare le informazioni utili ai fini della “osservabilità” raccolte dall’impianto di produzione. L’allegato  delibera 540-21 alla specifica tecnica di cui sopra dovrà essere richiesto a E-Distribuzione, almeno 60 giorni prima dell’invio della comunicazione di avvenuto adeguamento.

E-Distribuzione ha inviato ai produttori il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera 540/2021 che recepisce le modifiche recentemente stabilite dal CEI. Il testo del nuovo regolamento di esercizio è comunque scaricabile qui: Regolamento di Esercizio.

Si avverte che gli allegati del precedente regolamento di esercizio rimangono invariati, e pertanto continuano ad essere validi. Occorre invece compilare il nuovo allegato 11, posto in fondo al Regolamento di Esercizio aggiornato.

Gli impianti di produzione esistenti dovranno installare il CCI e trasmettere a E-Distribuzione, entro il 31 maggio 2024 (scadenza originaria 31 gennaio 2024), la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti allegando una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso in cui si attesta che l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T), il certificato del CCI rilasciato da una Certificate Autority, e il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, che costituisce parte integrante della comunicazione e necessaria per il prosieguo dell’attività. 

Il nuovo format per la dichiarazione di avvenuto adeguamento, valido dal 01/08/2023, è scaricabile qui.

Lo schema tipo di dichiarazione di adeguatezza del CCI per impianti esistenti (rilasciata da tecnico abilitato non dipendente dal produttore) è scaricabile qui.

I produttori che adegueranno gli impianti esistenti hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, a un contributo economico forfetario pari a:

  • 10.000 € nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 (scadenza originaria 31 marzo 2023) della comunicazione di avvenuto adeguamento con relativo allegato del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto;
  • 7.500 € nel caso di invio tra il 1° agosto 2023 e 31 ottobre 2023  (scadenze originarie 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023) della comunicazione suddetta;
  • 5.000 € nel caso di invio tra il 1° novembre 2023 e 31 gennaio 2024 (scadenze originarie 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023) della comunicazione suddetta;
  • 2.500 € nel caso di invio tra il 1° febbraio e 31 maggio 2024 (scadenze originarie 1° ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024) della comunicazione suddetta.

Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, E-Distribuzione effettuerà verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione presso gli impianti oggetto di adeguamento, per accertare l’avvenuta corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra abbiano esito positivo, E-Distribuzione erogherà il contributo forfetario entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili a E-Distribuzione, la stessa ne darà evidenza al produttore, dando indicazioni sugli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Effettuati tali interventi, il produttore dovrà informare E-Distribuzione che programmerà una nuova verifica entro il mese successivo dalla comunicazione.

Qualora l’esito delle verifiche dovesse mantenersi negativo per cause non imputabili a E-Distribuzione anche dopo il 31 maggio 2024 (scadenza originaria 31 gennaio 2024), E-Distribuzione stessa inserirà il produttore nell’elenco degli impianti inadempienti previsto dalla delibera, e verrà meno il diritto al contributo forfetario.

I titolari di impianti di produzione che entreranno in esercizio dal 1°aprile 2023 (scadenza originaria 1° dicembre 2022) dovranno installare i dispositivi CCI a proprie spese entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione a E-Distribuzione entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA e contestualmente alla comunicazione di fine opere del cliente; la mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione. Ai fini delle installazioni previste dalla delibera citata il produttore a partire dal 30/06/2022 e contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà richiedere ad E-Distribuzione la specifica tecnica “allegato delibera 540-21” contenente le prescrizioni tecniche al Service Access Point della rete di comunicazione messa a disposizione da E-Distribuzione, a cui il Controllore Centrale di Impianto dovrà convogliare le informazioni utili ai fini della “osservabilità” raccolte dall’impianto di produzione. Ovvero, qualora i lavori di costruzione dell’impianto siano già iniziati e non ancora ultimati alla data del 30/06/2022, dovranno inviare la richiesta almeno 60 giorni prima della data stimata per l’ultimazione dei lavori.

Il nuovo formato per la dichiarazione di avvenuta installazione dei dispositivi, valido dal 01/08/2023, è scaricabile qui.

Lo schema tipo di dichiarazione di adeguatezza del CCI per impianti nuovi (rilasciata dal costruttore) è scaricabile qui.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni sopracitate, con oggetto “Osservabilità – Delibera 540/2021/R/EEL”, per le richieste di connessione in corso, dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo delibera540@pec.e-distribuzione.itche rimarrà attiva fino al 31 maggio 2024, termine ultimo previsto in delibera per i produttori connessi ante 31 marzo 2023 per adeguarsi. Oltre tale data dovrà essere utilizzata la normale casella pec dedicata alla generalità dei produttori: produttori@pec.e-distribuzione.it

 Il Fac Simile dell'allegato delibera 540-21, da richiedere a E-Distribuzione, è scaricabile qui.

 Per maggiori approfondimenti è possibile consultare le delibere ARERA ai seguenti link: https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm, https://www.arera.it/allegati/docs/22/730-22.pdf