Indennizzi per interruzioni non programmate
Standard e specifiche per il riconoscimento degli indennizzi automatici
I vantaggi e le modalità di invio al distributore della dichiarazione di adeguatezza
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L'adeguamento dell’impianto in Media Tensione comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Inoltre, il cliente con impianto adeguato ha diritto a ricevere indennizzi automatici e rimborsi in caso di interruzioni di che superano gli standard stabiliti dall'Autorità.
L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a partire dall’emissione della Deliberazione ARG/elt 33/08 e dei successivi provvedimenti di aggiornamento, regola le condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV. Il documento include la nuova Regola Tecnica di Connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale superiore a 1 kV (RTCMT).
Tra i vari allegati tecnici disponibili insieme alle suddette deliberazioni, l'Allegato A (Norma CEI 0-16) definisce:
L’adeguamento degli impianti elettrici in Media Tensione partecipa in maniera significativa alla qualità del servizio elettrico della rete di distribuzione. Inoltre, comporta dei vantaggi per i clienti, quali:
Per avere tutte le indicazioni relative all’adeguamento del proprio impianto e allo stato di validità della dichiarazione di adeguatezza, è possibile accedere all’area clienti, e visitare la sezione “Servizi Tecnici” / “Adeguatezza impianti”. Nella stessa sezione sono disponibili anche gli eventuali indennizzi automatici a cui si ha diritto se l’impianto è in regola con quanto stabilito dalla Delibera.
La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell’impianto in Media Tensione ai requisiti fissati dall’Autorità. Con la dichiarazione di adeguatezza si certifica che l’impianto possieda tutte quelle caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a svolgere la sua funzione in totale sicurezza.
La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente, da un soggetto che rispetti i requisiti definiti all'Articolo 37.7 dell’Allegato A alla Delibera 617/2023/R/eel (e ss.mm.ii.) dell’ARERA. Viene rilasciata al momento della costruzione dell'impianto, ma può essere richiesta anche successivamente, facendo esaminare l'impianto da un tecnico competente. Nel caso di impianti realizzati dal 1 gennaio 2016, la dichiarazione di adeguatezza non è richiesta in quanto l’impianto viene già costruito in Conformità alla Norma CEI 0-16.
Una volta prodotta, la dichiarazione non ha scadenza; tuttavia, può essere revocata nel momento in cui l'impianto sia valutato come non adeguato a seguito di controlli effettuati dall'azienda distributrice di energia.
Inoltre, nel caso in cui vengano effettuate modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e/o delle Protezioni Generali, la dichiarazione di adeguatezza dovrà essere rinnovata.
L’invio della dichiarazione di adeguatezza non è un obbligo per il cliente in Media Tensione, ma è necessario affinché il distributore possa considerare adeguato il suo impianto.
È possibile inviare la dichiarazione di adeguatezza con le seguenti modalità:
I clienti finali e le utenze in Media Tensione che non rispettino i requisiti tecnici, o non abbiano inviato all’impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza, sono tenuti a versare un Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS).
Il Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) è calcolato su base annua e dipende dalla Potenza Disponibile (PD) dell'utente. La PD è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione, valutate al 1° gennaio dell'anno in cui si calcola il CTS. Nel caso di utenze che effettuano solo prelievo, è considerata solo la potenza disponibile in prelievo.
L'importo del CTS è stabilito dalla Delibera 617/2023/R/eel (e ss.mm.ii.) dell'ARERA, ed è pari a: